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Resta aggiornato su tutte le novità in ambito fiscale e contributivo. In questa pagina potrai scaricare documenti utili e interessanti, per conoscere tutte le variazioni nel settore. Mantenere un costante aggiornamento è fondamentale, perché garantirà a te e alla tua azienda di poter contare in ogni momento sulla corretta informazione e su nozioni essenziali per essere sempre in regola con le incombenze e le scadenze previste per tutti i contribuenti. Dalle nuove regole per la stesura di bilanci alle informazioni aggiornate rivolte alle aziende, in questa pagina potrai trovare tutto ciò di cui hai bisogno.

 Anticipazioni dalla bozza di Dlgs per la revisione della disciplina delle detrazioni fiscali per il 2024: cosa aspettarsi

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 Dlgs attuativo della revisione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche secondo quanto previsto dalla Delega Fiscale

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 Restrizioni alle compensazioni in F24 per prevenire condotte illecite: la norma in bozza della Legge di bilancio 2024

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 Cessione crediti: la nuova guida dell'ADE aggiornata a novembre 2023. I crediti da bonus edilizi e gli altri crediti da cedere con comunicazione alle Entrate

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 Blocco cessione e sconto in fattura

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Elevato a 5.000 euro il limite per i pagamenti in contanti

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Tessera Sanitaria

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Estromissione agevolata degli immobili posseduti dagli imprenditori individuali: la determinazione della plusvalenza

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Agevolazione prima casa e trasferimento all'estero: chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate sui requisiti necessari

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Le principali misure del Decreto Sostegni

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Lavoro autonomo occasionale: come funziona la comunicazione telematica


E’ operativa dal 28 marzo la nuova piattaforma online per la comunicazione delle collaborazioni di lavoro autonomo occasionale, predisposta dal Ministero del Lavoro.


Si tratta di un adempimento obbligatorio e preventivo a cui sono tenuti i committenti privati che si avvalgono di questa tipologia di prestazioni, pena l’irrogazione di pesanti sanzioni amministrative fino a 2.500 euro.

Resta valida, fino al prossimo 30 aprile, la procedura previgente di comunicazione via e-mail.


Novità procedurale di indiscutibile rilievo per i committenti di prestazioni occasionali è rappresentata dall’avvio della procedura telematica di comunicazione, sul portale dei servizi del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.


 

Si tratta di una nuova modalità di comunicazione preventiva volta a sostituire l’attuale provvisoria procedura di invio, tramite posta elettronica, dei dati relativi alle prestazioni


Quadro normativo

Come già riportato in una nostra precedente circolare, è in vigore dal 21 dicembre 2021 l’obbligo (introdotto dalla legge n. 215/2021), per il committente che stipula un contratto di collaborazione occasionale ex art. 2222 del Codice civile, di effettuare una preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro (INL) competente per territorio

I requisiti che caratterizzano il lavoro autonomo occasionale oggetto del nuovo adempimento di comunicazione sono:

- l’autonomia, in relazione alle modalità e ai tempi di svolgimento del servizio o di realizzazione dell’opera;

- l’occasionalità dell’attività svolta o realizzata;

- il mancato inserimento nell’organizzazione dell’azienda per la quale si svolge il lavoro;

- l’assenza del vincolo di subordinazione con il committente;

- la corresponsione di un corrispettivo.


Sotto il profilo previdenziale, occorre evidenziare che i compensi percepiti fino a 5.000 euro non sono soggetti al prelievo previdenziale.

Al superamento della franchigia dei 5.000 euro, il prestatore deve iscriversi alla Gestione separata ed esporre sulla ricevuta di pagamento il contributo previdenziale previsto.

Il contributo dovuto sarà per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del lavoratore.


Procedura telematica di comunicazione preventiva


Alla procedura telematica di comunicazione si accede autenticandosi nel “portale servizi.lavoro.gov.it” e cliccando sulla procedura “Lavoro autonomo occasionale”. Scegliendo “Nuova comunicazione” è possibile compilare le seguenti sezioni del modulo:


Sezione 1


Comunicazione (dati del committente), che deve contenere:

- codice fiscale o partita iva;

- denominazione;

- sede legale.



Sezione 2

Lavoratore autonomo, in cui inserire:

- codice fiscale (in caso di prestatori stranieri è possibile flaggare la condizione “soggetto privo di codice fiscale e riportare i dati anagrafici esteri);

- dati anagrafici;


- cittadinanza;

- estremi del documento di identità o del permesso di soggiorno;

- domicilio del prestatore.


Sezione 3


Rapporto di lavoro, che include:

- data di inizio;

   - durata (entro cui completare la prestazione): in questo caso è possibile scegliere alternativamente tra 7 giorni, 15 giorni e 30 giorni;


N.B. Al riguardo l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, nella nota n. 573 del 28 marzo 2022, ha fatto presente che, nell’ipotesi in cui l’opera o il servizio non sia compiuto nell’arco temporale indicato sulla comunicazione, sarà necessario effettuare una nuova comunicazione.

 


Il committente indica, direttamente nel corpo dell’e-mail:

- dati del committente e del prestatore;

- luogo della prestazione;

- sintetica descrizione dell’attività;

- data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale può considerarsi compiuta l’opera o il servizio

- compenso previsto.


Soggetti esclusi


Sono esclusi dall’obbligo di effettuare, con qualsivoglia modalità, la comunicazione preventiva:

- gli Enti del Terzo settore che svolgono esclusivamente attività non commerciale sono esclusi dall’ambito di applicazione soggettiva dell’obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali, che interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori;


- le aziende di vendita diretta a domicilio sono escluse dall’ambito di applicazione della normativa in materia di comunicazione preventiva di lavoratore autonomo occasionale per la figura dell’incaricato alla vendita occasionale;


- i soggetti che intrattengono rapporti con il procacciatore d’affari occasionale così come le prestazioni di natura prettamente intellettuale: correttori di bozze, i progettisti grafici, i lettori di opere in festival o in libreria, i relatori in convegni e conferenze, i docenti e i redattori di articoli e testi;


- i committenti di prestazioni di lavoro autonomo occasionale rese da lavoratori dello spettacolo o svolte in favore delle ASD e SSD;


- gli studi professionali, non organizzati in forma di impresa, non sono tenuti ad effettuare la comunicazione che si riferisce esclusivamente ai committenti che operano in qualità di imprenditori;

- le pubbliche amministrazioni (art. 1, co. 2, D.Lgs. n. 165/2001);


- i datori di lavoro domestico (art. 2240 e ss. c.c.);


- le organizzazioni sindacali e associazioni datoriali;


 

- i partiti politici;

- le organizzazioni culturali, religiose e di tendenza purché i servizi e i beni prodotti vengano immessi sul mercato a prezzo “politico”, ovvero, ad un prezzo inidoneo a coprire i costi relativi ai fattori produttivi;


- le ONLUS.


Sanzioni

L’omessa o tardiva trasmissione della comunicazione comporta l’irrogazione in capo al committente di una sanzione amministrativa di importo che va da euro 500 a euro 2.500, non diffidabile.



Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento.


Nello specifico : visiona gli allegati

L'esonero IRAP per imprese individuali e lavoratori autonomi non è retroattivo

Operazioni legate al turismo Comunicazione

al 11 o 20 aprile 2022

Decreto Ucraina misure contro i rincari energetici

Aggiornato il modello per comunicare l’opzione per la cessione o lo sconto in fattura per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio

L'Agenzia delle Entrate, a seguito delle novità previste dal nuovo comma 1-ter dell’articolo 121, DL n. 34/2020, recentemente introdotto dal decreto antifrode n.157/2021, ha provveduto all'aggiornamento del modello per la comunicazione delle opzioni per la cessione del credito o per lo sconto in fattura relative alle detrazioni previste per:

  • gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, 
  • efficienza energetica, 
  • rischio sismico,
  • impianti fotovoltaici 
  • e colonnine di ricarica.

In particolare, il nuovo comma 1-ter dell'articolo 121, prevede che per tutti gli interventi sopra elencati, in caso di opzione per la cessione del credito o per lo sconto, il contribuente deve acquisire il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta, rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) nonché dai CAF. 

Modalità e termini di presentazione

La comunicazione delle opzioni per la cessione del credito o per lo sconto in fattura relativa agli interventi eseguiti sulle unità immobiliari è inviata esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità. 

La comunicazione relativa agli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici è inviata:

  • dal soggetto che rilascia il visto di conformità 
  • oppure dall'amministratore del condominio, direttamente o avvalendosi di un intermediario, e in quest'ultimo caso, il soggetto che rilascia il visto è tenuto a verificare e validare i dati relativi al visto di conformità nonché quelli relativi alle asseverazioni e attestazioni per gli interventi che danno diritto al Superbonus.

La comunicazione della cessione del credito relativa alle rate residue non fruite, sia per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari sia per gli interventi effettuati sulle parti comuni di un edificio, è inviata esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità.

Deve essere presentata all'Agenzia delle entrate, esclusivamente in via telematica, utilizzando il presente modello, mediante:

  • il servizio web disponibile nell'area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate 
  • oppure mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate,

entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese per cui viene esercitata l’opzione. La comunicazione relativa alle rate di detrazione non fruite deve essere inviata entro il 16 marzo dell’anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione.

Fisco e Tasse

Il Ministro Franco firma il decreto attuativo del fondo perduto perequativo per le P. IVA. Pronte le regole per richiedere i contributi per imprese e professionisti

Il Ministro Franco ha firmato il decreto attuativo del fondo perduto perequativo.


Dalle prime indiscrezioni si apprende che è in arrivo il decreto MEF con le modalità di richiesta del fondo perduto per le PIVA noto come fondo perequativo calcolato sulle risultanze delle dichiarazioni dei redditi e non solo del calo del fatturato.

Il decreto del ministro dell’Economia, firmato nel fine settimana scorso, dopo che la Commissione europea ha dato il suo via libera, detta le regole per richiedere, entro i termini stabiliti, verosimilmente 30 giorni dalla sua pubblicazione, i contributi per le imprese.

Il limite massimo del contributo sarà di 150.000 euro e sarà previsto un meccanismo a scaglioni per calcolare le somme da erogare:

  • 30% per imprese e professionisti che hanno ricavi o compensi fino a 100mila euro,
  • 20% per imprese e professionisti che hanno ricavi o compensi tra 100mila e 400mila euro, 
  • 15% per imprese e professionisti che hanno ricavi o compensi tra 400mila e 1 milione di euro, 
  • 10% per imprese e professionisti che hanno ricavi o compensi tra un milione e 5 milioni 
  • 5% per imprese e professionisti che hanno ricavi o compensi tra 5 e 10 milioni di euro. 


Facciamo un riepilogo dell'iter che ha riguardato questo contributo per imprese e professionisti.


In data 29 settembre veniva Pubblicato in GU n.233 il DPCM del 7 settembre contenente la proroga dal 10 al 30 settembre della presentazione della dichiarazione dei redditi dei soggetti che intendono presentare l'istanza per il riconoscimento del fondo perduto perequativo (di cui all'art. 1, commi da 16 a 27, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73).

Con risposta dell’8 settembre alla interrogazione parlamentare n. "5-06619" recante chiarimenti sul contributo a fondo perduto perequativo, la sottosegretaria Maria Cecilia Guerra in relazione al decreto attuativo che individua:

  • la percentuale minima del peggioramento del risultato d'esercizio per l'accesso al contributo perequativo 
  • la percentuale da applicare alla differenza tra i risultati economici dei due esercizi di riferimento utili al calcolo del contributo stesso, 

ha replicato che il decreto necessario sarebbe stato emanato successivamente alla data del 30 settembre 2021 e nello scorso week end il ministro Franco ha firmato il provvedimento del quale si attende la bozza per i dettagli.


Questa tempistica, spiegava la sottosegretaria, è dovuta al fatto che la percentuale minima di peggioramento del risultato economico d’esercizio per accedere al contributo e la percentuale da applicare per la quantificazione del suo ammontare devono essere determinate tenendo conto dei dati indicati nelle dichiarazioni dei redditi trasmesse entro il 30 settembre 2021 (come da recente proroga) al fine di garantire il rispetto dello stanziamento delle risorse di cui all'articolo 1, commi 25 e 25-bis, del decreto Sostegni bis"

Ricordiamo infatti che con Comunicato stampa n. 172 del 7 settembre il MEF Ministero delle Finanze informava del differimento dal 10 al 30 settembre del termine di trasmissione della dichiarazione modello Redditi 2021 per i contribuenti che intendono richiedere il contributo a fondo perduto “perequativo” (per tutti gli altri contribuenti la scadenza per l’invio del modello dichiarativo Redditi 2021 resta il 30 novembre) 

La stessa sottosegretaria inoltre ricordava che il «risultato economico d’esercizio» richiamato dalla norma corrisponde al risultato fiscale desunto dai campi della dichiarazione espressamente indicati nel provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 4 settembre 2021.

Infatti, con il Provvedimento di oggi 4 settembre Prot. 227357 le Entrate hanno individuato i campi delle dichiarazioni dei redditi relativi:

  • ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020 
  • necessari a determinare gli ammontari dei risultati economici d'esercizio da considerare ai fini del riconoscimento del contributo a fondo perduto perequativo (articolo 1, commi 19 e 20, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106)

Eventuali aggiornamenti saranno pubblicati nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle Entrate e ne sarà data relativa comunicazione.

Si specifica che con successivo provvedimento saranno approvati:

  • il modello e le istruzioni 
  • e definiti le modalità e i termini 
  • di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1, commi da 16 a 27, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

 

Contributo a fondo perduto perequativo a chi spetta e come richiederlo


Ricordiamo che l’articolo 1, commi da 16 a 27, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ha previsto l’erogazione di un contributo a fondo perduto per:

  • i soggetti esercenti attività d’impresa, 
  • arte e professione
  • o che producono reddito agrario, titolari di partita IVA 
  • residenti o stabiliti nel territorio dello Stato,
  • che nel secondo periodo di imposta antecedente al periodo di entrata in vigore del presente decreto abbiano conseguito un ammontare di ricavi o di compensi non superiore a dieci milioni di euro.


Il contributo a fondo perduto in argomento spetta a condizione che vi sia un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore alla percentuale definita con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.

In attesa dell’emanazione del decreto ministeriale che definirà la percentuale di variazione del risultato economico d’esercizio tra i due periodi d’imposta, con il presente provvedimento sono definiti i citati campi delle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020 necessari per la determinazione del valore dei risultati economici d’esercizio.


Fondo perduto perequativo prorogato al 30 settembre l'invio della dichiarazione


Ricordiamo che l'istanza per il riconoscimento del contributo di cui si tratta può essere trasmessa solo se:

  • la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 è presentata entro il 30 settembre 2021 (termine prorogato rispetto all'iniziale 10 settembre previsto dalla norma, in base alle richieste inviate al MEF dalle associazioni di categoria in primis quella del CNDCEC con lettera al Ministro Franco)

Fisco e Tasse

Anagrafe on line, scaricabili con SPID: certificato di nascita, certificato di cittadinanza, certificato di residenza, stato di famiglia, matrimonio e altri

I certificati scaricabili on line dal 15 novembre

Potranno essere scaricati, anche in forma contestuale, i seguenti certificati: 

  • Anagrafico di nascita
  • Anagrafico di matrimonio
  • di Cittadinanza
  • di Esistenza in vita
  • di Residenza
  • di Residenza AIRE
  • di Stato civile
  • di Stato di famiglia
  • di Stato di famiglia e di stato civile
  • di Residenza in convivenza
  • di Stato di famiglia AIRE
  • di Stato di famiglia con rapporti di parentela
  • di Stato Libero
  • Anagrafico di Unione Civile
  • di Contratto di Convivenza

Per accedere al portale https://www.anpr.interno.it/ è necessaria la propria identità digitale:

  • SPID
  • CARTA D’IDENTITA’ ELETTRONICA
  • CNS

e se la richiesta è per un familiare verrà mostrato l’elenco dei componenti della famiglia per cui è possibile richiedere un certificato.

Attenzione, il servizio, inoltre, consente la visione dell'anteprima del documento per verificare la correttezza dei dati e di poterlo scaricare in formato pdf o riceverlo via mail.

I certificati scaricabili on line e il progetto ANPR

Il progetto Anpr è un progetto del ministero dell’Interno la cui realizzazione è affidata a Sogei, partner tecnologico dell’amministrazione economico-finanziaria, che ha curato anche lo sviluppo del nuovo portale. 

Il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri è titolare del coordinamento tecnico-operativo dell’iniziativa.

L’innovazione dell’Anagrafe Nazionale ANPR è un sistema integrato, efficace e con alti standard di sicurezza, che consente ai Comuni di interagire con le altre amministrazioni pubbliche. 

Fisco e Tasse

Approfondimenti

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  • Fallimenti d’impresa in epoca Covid: ricerca della Banca d’Italia;
  • Bonus mobili” anche per gli acquisti effettuati nel 2021;
  • E' in linea il sito ufficiale del Superbonus 110%;
  • Online i siti 2021 per l’invio dei dati a Enea;
  • La guida sui servizi “agili” dell’Agenzia Entrate aggiornata a gennaio 2021;

Portale bandi:

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Manutenzione portale cessione credito sconto fattura :

Vediamo i dettagli >

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Legge di Bilancio 2022:

le novità del testo in arrivo su Fisco e Lavoro>

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La Riscossione informa del rinnovo del servizio per chiedere i bollettini della rottamazione ter:

scadenza del 30 novembre per la definizione agevolata >

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Le novità importanti per le famiglie:

Legge di bilancio per il 2021 >

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Fatturazione elettronica:

specifiche tecniche 2021>

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